DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n° 34

Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. (Suppl.Ordinario n. 35)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  • Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  • Visto l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni con cui si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro;
  • Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  • Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 1999;
  • Acquisito in data 11 novembre 1999 il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  • Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 29 novembre 1999;
  • Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi in data 16 dicembre 1999;
  • Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
  • Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento:

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 :Ambito di applicazione

  1. Il presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 , e successive modificazioni.
  2. La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 [1] , e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.
  3. Fatto salvo quanto stabilito all’articolo 3, commi 6 e 7, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
  4. Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.

Art. 2 : Definizione Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Legge»: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

b) «Stazioni appaltanti»: i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge, nonché le regioni anche a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano;

c) «Regolamento generale»: il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2, della legge [2];

d) «Regolamento»: il presente regolamento;

e) «Procedimento di qualificazione»: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori pubblici;

f) «Autorità»: l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai sensi dell’articolo 4 della legge [3];

g) «Organismo di autorizzazione»: l’autorità;

h) «Organismi di accreditamento»: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l) ;

i) «Organismi di attestazione»: gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge;

l) «Organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità;

m) «Autorizzazione»: l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’autorità autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);

n) «Accreditamento»: l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);

o) «Commissione»: la commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della legge del cui parere si avvale l’autorità ai fini dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell’attestazione di qualificazione;

p) «Attestazione»: il documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente lettere a) e b), della legge;

q) «Certificazione»: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale;

r) «Dichiarazione»: il documento che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di qualità di cui all’articolo 8, comma 3, lettera della legge;

s) «Osservatorio»: l’osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma 10, lettera c), e all’articolo 14, comma 11, della legge;

t) «Imprese»: i soggetti di cui all’articolo 10, comma I, lettere a), b) e c), della legge[4];

u) «Impresa assegnataria»: l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo 10, comma I, lettere b) e c), della legge assegnano, in parte o totalmente, l’esecuzione dei lavori;

v) «Casse edili»: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione collettiva di cui all’articolo 37 della legge .

Art. 3 : Categorie e classifiche

1. Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione, e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4.

2. La qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

3. Le categorie sono specificate nell’allegato A.

4. Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:

I
fino a L. 500.000.000
euro 258.228
II
fino a L. 1.000.000.000
euro 516.457
III
fino a L. 2.000.000.000
euro 1.032.913
IV
fino a L. 5.000.000.000
euro 2.582.284
V
fino a L. 10.000.000.000
euro 5.164.569
VI
fino a L. 20.000.000.000
euro 10.329.138
VII
fino a L. 30.000.000.000
euro 15.493.707
VIII
oltre L. 30.000.000.000
euro 15.493.707

5. L’importo della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).

6. Per gli appalti di importo a base di gara superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l’articolo 10, comma 1-quater, della legge[5].

7. Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea la qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma II-bis, della legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati aderenti alla Unione europea.

8. Le imprese che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della legge .

Art. 4 :Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del sistema di qualità aziendale

1. Ai fini della qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati del suddetto sistema, nella misura prevista dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista dall’allegato B.

2. La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche.

3. Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

TITOLO II : AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE

Art. 5 : Commissione consultiva

1. La commissione è composta dai seguenti componenti:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente;

b) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal Ministro competente;

c) un rappresentante del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato designato dal Ministro competente;

d) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;

e) un rappresentante del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;

f) un rappresentante del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;

g) un rappresentante del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;

h) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

i) due rappresentanti dei comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani;

l) un rappresentante delle province designato dall’Unione delle province d’Italia;

m) tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto;

n) nove rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di comparto.

2. Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale dell’autorità.

3. La mancata designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma I entro trenta giorni dalla richiesta non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione.

4. La commissione è convocata dal presidente dell’autorità, con preavviso di almeno quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.

5. I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Per la partecipazione alle attività della commissione è stabilito un compenso nella misura determinata dall’autorità nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 6 : Nomina dei componenti della commissione

1. I membri della commissione sono nominati dall’autorità e durano in carica per un triennio.

2. In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’autorità provvede alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 7 :Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi controlli

1. Le società organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi di attestazione»; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.

2. Il capitale sociale deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente versato.

3. Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell’attività di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi controlli tecnici sull’organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria.

4. La composizione e la struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori.

5. Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di interessi idonei ad influire sul requisito dell’indipendenza,

6. Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza l’autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione.

7. Non possono svolgere attività di attestazione le SOA:

a) che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente;

b) che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione;

d) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione prevista dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

e) qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale, o per delitti finanziari;

f) che nell’esercizio della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave formalmente accertato;

g) che hanno reso false dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste.

8. Le SOA comunicano all’autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.

9. La mancata risposta a richieste dell’autorità nel termine di trenta giorni, o la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione di informazioni non veritiere implicano l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, comma 7, della legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca dell’autorizzazione.

Art. 8 : Partecipazioni azionarie

1. Non possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1 [6], e 17, comma 1 [7], della legge, nonché le regioni e le province autonome.

2. Le associazioni nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa.

3. Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all’autorità.

4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta persona.

5. L ‘autorità, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere il requisito dell’indipendenza a norma dell’articolo 7, comma 4; il decorso del termine senza che l’autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta all’operazione.

6. Il trasferimento della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato all’autorità e alla SOA.

Art. 9 : Requisiti tecnici delle SOA

1. L ‘organico minimo delle SOA è costituito:

a) da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all’esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell’attribuzione dell’incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell’attività di controllo tecnico dei cantieri ( organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA;

b) da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;

c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato.

2. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall’articolo 7, comma 7.

3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto.

4. Le SOA devono disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all’osservatorio conforme al tipo definito dall’autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10: Concessione e revoca della autorizzazione

1. Lo svolgimento da parte delle SOA dell’attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento è subordinato alla autorizzazione dell’autorità.

2. La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:

a) l’atto costitutivo e lo statuto sociale;

b) l’elencazione della compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;

c) l’organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;

d) la dichiarazione del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi, circa l’inesistenza delle situazioni previste dall’articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;

e) certificato del casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA;

f) un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;

g) una polizza assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio, cui si riferisce l’obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta, avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile.

3. L’autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza. Il tempo necessario all’autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.

4. Il diniego di autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza.

5. L’autorizzazione è revocata dall’autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato inizio dell’attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L’autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di violazione dell’obbligo di rendere le informazioni richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al comma 2, lettera f).

6. Il procedimento di revoca dell’autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando l’autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in ordine alla revoca.

8. In via istruttoria l’autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie; le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per la pronuncia da parte dell’autorità rimane sospeso per il periodo necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle presentazione delle controdeduzioni.

9. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione; nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento è disposto dall’autorità.

10. In caso di revoca dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.

Art. 11: Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate

1. L’autorità iscrive in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l’attività di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite dell’osservatorio.

2. L’autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione. Tali elenchi sono resi pubblici tramite l’osservatorio.
Art. 12: Svolgimento dell’attività di qualificazione e relative tariffe

1. Nello svolgimento della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, della legge;

b) acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in modo da assicurare adeguata informazione;

c) agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento;

d) assicurare e mantenere l’indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;

e) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza;

f) verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l’attestato.
2. Per l’espletamento delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.

3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all’allegato E.
4. L ‘importo determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni patto contrario è nullo.

5. Le SOA trasmettono all’autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.

Art. 13 : Autorizzazione di organismi di certificazione

1. Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione da parte dell’autorità.

2. L ‘autorizzazione è subordinata all’accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e all’unicità dell’oggetto sociale.

Art. 14:Vigilanza dell’autorità

1. L’autorità, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che le SOA:

a) operino secondo le procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione ed approvate dall’autorità stessa;

b) abbiano un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;

c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti nell’articolo 4, e nel titolo III;

d) applichino le tariffe di cui all’allegato E .

2. I poteri di vigilanza e di controllo dell’autorità ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica l’autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti previsti dall’articolo 16, comma 2, del presente regolamento.

3. L ‘autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità.

 TITOLO III: REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE

Art. 15: Domanda di qualificazione

1. Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi significativi di cui all’articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della legge secondo la cadenza temporale prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti dal presente titolo.
2. L ‘impresa che intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con una delle SOA autorizzate.

3. La SOA svolge l’istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell’impresa istante, e compie la procedura di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula del contratto.

4. Della stipula del contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la SOA informa l’autorità nei successivi trenta giorni.

5. La durata dell’efficacia dell’attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi prima della scadenza del termine, l’impresa che intende conseguire il rinnovo dell’attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata.

6. Il rinnovo dell’attestazione può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del rilascio dell’attestazione già acquisita.

7. Il rinnovo dell’attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5.

8. Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo criteri fissati dall’autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.

9. In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine.

Art. 16:Controllo dell’autorità sulle attestazioni

1. Le determinazioni assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo dell’autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della determinazione stessa.

2. L’autorità, sentita l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto stipulato. L ‘inottemperanza da parte della SOA alle indicazioni dell’autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente regolamento.

Art. 17: Requisiti d’ordine generale

1. I requisiti d’ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all’Unione europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;

b) assenza di procedimento in corso per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;

d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;

e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;

f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;

g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell’attività;

h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;

i) inesistenza di errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;

l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti e per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

2. L ‘autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art. 18: Requisiti di ordine speciale

1. I requisiti d’ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;

b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;

c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;

d) adeguato organico medio annuo.
2. La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie;

b) dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22, realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie;

c) limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto, costituito dal totale della lettera A) del passivo di cui all’articolo 2424 del codice civile , riferito all’ultimo bilancio approvato, di valore positivo.

3. La cifra di affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA;da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

4. La cifra di affari in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l’impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.

5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:

a) con la presenza di idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo 26;

b) dall’esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto previsto dall’articolo 22;

c) dall’esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65% dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.

6. L’esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori previsti dall’articolo 22, comma 7.

7. Per la qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1) della legge[8], oppure affidati in concessione, il requisito dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.

8. L’adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamento tecnico, in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L’attrezzatura tecnica per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo pari alla metà della sua durata. L ‘ammortamento figurativo è calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.

9. L’ammortamento è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito.

10. L’adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra: di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.

11. Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali attestanti i versamenti effettuati all’INPS e all’INAIL ed alle Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi contributi.

12. Alla determinazione delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche l’attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei consorzi e delle società di cui al comma 4.

13. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l’attrezzatura in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei soggetti consorziati.

14. Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all’ Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l’esibizione dei certificati di iscrizione all’Albo o dell’attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo complessivo di essi e fino ad un massimo di due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.

15. Qualora la percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e la cifra d’affari di cui al comma 2, lettera b), sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).

Art. 19: Incremento convenzionale premiante

1. Qualora l’impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico finanziari:
a) capitale netto, costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all’articolo 18, comma 2, lettera b);

b) indice di liquidità, costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine dell’esercizio;

c) reddito netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;

d) requisiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono figurativamente incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall’allegato F ; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.

Art. 20: Consorzi stabili

1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente all’importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
Art. 21: Rivalutazione dell’importo dei lavori eseguiti

1. Gli importi dei lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all’allegato A, vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la SOA.

2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
Art. 22: Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e certificati

1. La cifra d’affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

2. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

3. I lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

4. Fino al 31 dicembre 2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.

5. I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.

6. L’importo dei lavori è costituito dall’importo contabilizzato al netto del ribasso d’asta, incrementato dall’eventuale revisione prezzi e dalle risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio.

7. I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l’esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

8. I certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura delle stazioni appaltanti, all’Osservatorio. L’autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Art. 23:Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero

1. Per i lavori eseguiti all’estero da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all’Unione europea, la certificazione rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;

b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;

c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.

Art. 24 : Lavori eseguiti dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice

1. Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di cui all’allegato A; l’impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;

b) l’impresa aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori se l’importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30% dell’importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l’ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 25:Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi

1. L ‘attribuzione alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all’allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque tenuti all’applicazione delle leggi in materia di lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta nel bando di gara.

2. Per i lavori il cui committente non sia tenuto all’applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata dalle tabelle di cui all’allegato A.

3. Per i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%.

4. Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 5. Nei casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente documentazione:
a) concessione edilizia relativa all’opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica del progetto approvato;

b) copia del contratto stipulato;

c) copia delle fatture corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;

d) copia del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori.
6. Ai fini della qualificazione, l’importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24, comma 1, lettera b).

Art. 26:Direzione tecnica

1. La direzione tecnica è l’organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell’impresa, o da più soggetti.

2. I soggetti ai quali viene affidato l’incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori atte stanti tale condizione.

3. I soggetti designati nell’incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell’impresa, dal legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve essere dipendente dell’impresa stessa o in possesso di contratto d’opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali equivalenti.

4. La qualificazione conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma e specifica valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.

5. Se l’impresa non provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone:
a) la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;

b) la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. Se la variazione della direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita, ovvero se la medesima è costituita da una sola persona, l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha qualificata e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta giorni dalla data della avvenuta variazione.

7. In deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la stessa impresa.
Art. 27:Casellario informatico

1. Presso l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del presente regolamento, e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale.

2. Nel casellario sono inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i seguenti dati:
a) ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

b) rappresentanza legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;

c) categorie ed importi della qualificazione conseguita;

d) data di cessazione dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;

e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l’attestazione;

f) cifra di affari in lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;

g) costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;

h) costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;

i) natura ed importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

l) elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

m) importo dei versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

n) eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività;

o) eventuali procedure concorsuali pendenti;

p) eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;

q) eventuali sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;

r) eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8, comma 7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti;

s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della legge;

t) tutte le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.

3. Le imprese sono tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall’articolo 17.

4. Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita dall’autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5. I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di lavori pubblici.

6. Tutte le notizie, le informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere le stazioni appaltanti.
Art. 28:Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare;

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);

c) adeguata attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

3. I requisiti sono determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia .

 TITOLO IV: NORME TRANSITORIE

Art. 29: Disciplina transitoria

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.

2. I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia.

3. Fino all’entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo 17, commi 1 e 3.

Art. 30: Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto;

b) la relativa categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;

c) le parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 [9] , e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Art. 31: Appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d’affari in lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da affidare;

b) esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;

d) dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari cosi figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.

Art. 32: Appalti di importo pari o superiore al contro valore in euro di 5.000.000 di DSP

1. Alle procedure di affidamento di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d’affari in lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo dell’appalto da affidare;

b) esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello dell’appalto da affidare;

c) esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto, di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 40% di quello dell’appalto da affidare, ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al 50% di quello dell’appalto da affidare;

d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori fissati dall’articolo 18, comma l0, riferiti alla cifra d’affari effettivamente realizzata;

e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente realizzata.
2. Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).

3. Qualora il concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.

Art. 33: Disposizioni finali

1. L’ispettorato generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di ispettorato generale per i contratti con il compito di provvedere, con l’attuale struttura organizzativa, all’esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l’appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del Ministero stesso. All’ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie che residuano a seguito dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei costruttori, con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all’ispettorato nell’ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.

2. Ai sensi dell’articolo 8, commi 10 e 11, della legge , sono inefficaci le delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31 dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.

Art. 34: Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2000

CIAMPI, Presidente della Repubblica
D’ ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri
BORDON, Ministro dei lavori pubblici
LETTA, Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali
SALVI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Allegato D

Allegato E

Allegato F

Seconda circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici