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La norma richiamata rinvia per la determinazione delle cause di sospensione da tre ai sei mesi dalle gare all’articolo 24 della direttiva 93/37. Questo elenca tra le situazioni ostative: lo stato di fallimento, liquidazione o cessazione di attività, la dichiarazione di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, sentenze di condanna per reati sulla moralità professionale, gravi errori professionali, irregolarità nel pagamento degli obblighi contributivi o fiscali e, infine, il rilascio di dichiarazioni false sulle cause di sospensione qui elencate.
Per il testo integrato della norma si veda l’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (“Legge quadro in materia di lavori pubblici”)