R.L.S.T.

Responsabile: Michele Cocchieri

 

Il RLS territoriale o di comparto (art. 48 D.Lgs. 81/2008) esercita le sue competenze con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS aziendale (art. 47).

Le modalità di elezione o designazione vengono individuate dagli accordi collettivi nazionali o di categoria, o, in mancanza di tali accordi, tramite decreto ministeriale. In questa maniera è garantita per tutti i lavoratori la presenza di un loro rappresentante per la sicurezza, anche nelle realtà piccole in cui non era possibile o non si riusciva a giungere all’individuazione del RSL aziendale.

Le aziende che si avvalgono del RLS Territoriale dovranno versare un contributo pari a 2 ore lavoro/anno per ogni lavoratore occupato, al Fondo di sostegno alla piccola e media impresa istituito presso l’INAIL. È l’organismo paritetico, o in sua mancanza, il Fondo suddetto a comunicare alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.

Il RLST ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro delle aziende del proprio territorio o comparto e deve, in casi normali, rispettare un termine di preavviso individuato dagli accordi collettivi nazionali. Solo in caso di infortunio grave, il RSLT può accedere senza necessità di preavviso, semplicemente previa segnalazione all’organismo paritetico. Se l’azienda impedisce l’accesso al RLST, nonostante il rispetto delle modalità di preavviso, questi ne dà segnalazione all’organismo paritetico o, in mancanza, all’autorità di vigilanza territorialmente competente.

Riferimenti:
Michele Cocchieri
Cell.: 340/1804545
Fax: 0425/475313
E-mail: cocchieri@area-cpt.assistedil.it