D.P.R. 554 del 21/12/1999 TITOLO II – ORGANI DEL PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL’ACCESSO AGLI ATTI

Capo I – Organi del procedimento

Articolo 7 – Il responsabile del procedimento per la realizzazione di lavori pubblici
  1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici[8] nell’ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell’elenco annuale di cui all’articolo 14, comma 1, della Legge.
  2. Il responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
  3. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni:
    1. nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale;
    2. nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
    3. nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;
    4. sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
    5. nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori.
  4. Il responsabile del procedimento è un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, abilitato all’esercizio della professione o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, è un funzionario con idonea professionalità, e con anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Il responsabile del procedimento può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i), e di interventi di importo superiore a 500.000 Euro[9].
  5. In caso di particolare necessità nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per appalti di importo inferiore a 300.000 Euro diversi da quelli definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera h) le competenze del responsabile del procedimento sono attribuite al responsabile dell’ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.
  6. I soggetti non tenuti alla applicazione dell’articolo 7 della Legge devono in ogni caso garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il responsabile del procedimento dalle norme della Legge e del regolamento che li riguardano.
Articolo 8 – Funzioni e compiti del responsabile del procedimento
  1. Il responsabile del procedimento fra l’altro:
    • a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica;
    • c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione;
      d) accerta e certifica la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 17, comma 4, della Legge, motiva la scelta del metodo di affidamento degli incarichi di natura tecnica, coordina e verifica la predisposizione dei bandi di gara, nonché il successivo svolgimento delle relative procedure;
    • e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti;
    • f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza;
    • g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso;
    • h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti;
    • i) richiede all’amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l’affidamento delle concessioni di lavori pubblici;
    • l) promuove l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori ed accerta la sussistenza delle condizioni che ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della Legge giustificano l’affidamento dell’incarico a soggetti esterni alla amministrazione aggiudicatrice;
    • m) accerta e certifica le situazioni di carenza di organico in presenza delle quali le funzioni di collaudatore sono affidate ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della Legge ai soggetti esterni alla stazione appaltante;
    • n) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
    • o) effettua, prima dell’approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all’esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili;
    • p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta:
      • l’avvenuta redazione, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell’intero lavoro e la sua articolazione per lotti;
      • la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l’intero lavoro;
      • l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell’intero intervento;
    • q) svolge le attività necessarie all’espletamento della conferenza dei servizi, curando gli adempimenti di pubblicità delle relative deliberazioni ed assicurando l’allegazione del verbale della conferenza stessa al progetto preliminare posto a base delle procedure di appalto concorso e di affidamento della concessione di lavori pubblici;
    • r) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
    • s) raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
    • t) accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori;
    • u) trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto;
    • v) assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d’opera;
    • w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
    • x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i);
    • y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti;
    • z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori.
  2. Il responsabile del procedimento assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.
  3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell’incarico di responsabile dei lavori:
    1. si attiene ai principi e alle misure generali di tutela previste dalla legge;
    2. determina la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere contemporaneamente o successivamente;
    3. designa il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
    4. vigila sulla loro attività, valuta il piano di sicurezza e di coordinamento e l’eventuale piano generale di sicurezza e il fascicolo predisposti dal coordinatore per la progettazione;
    5. comunica alle imprese esecutrici i nominativi dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori e si accerta che siano indicati nel cartello di cantiere;
    6. assicura la messa a disposizione di tutti i concorrenti alle gare di appalto del piano di sicurezza e di coordinamento e dell’eventuale piano generale di sicurezza;
    7. trasmette la notifica preliminare all’organo sanitario competente nonché, chiede, ove è necessario, alle imprese esecutrici l’iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all’organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti.
  4. Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici.
  5. Nel caso di inadeguatezza dell’organico, il responsabile del procedimento propone all’amministrazione aggiudicatrice l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale.
  6. Gli affidatari dei servizi di supporto di cui al presente articolo non possono partecipare agli incarichi di progettazione ovvero ad appalti e concessioni di lavori pubblici nonché a subappalti e cottimi dei lavori pubblici con riferimento ai quali abbiano espletato i propri compiti direttamente o per il tramite di altro soggetto che risulti controllato, controllante o collegato a questi ai sensi dell’articolo 17, comma 9, della Legge.
  7. Il responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge e dal presente regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell’incentivo previsto dall’articolo 18 della Legge relativamente all’intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza.

Capo II – Disciplina dell’accesso agli atti e forme di pubblicità

Articolo 9 – Pubblicità degli atti della conferenza dei servizi
  1. Della convocazione della conferenza dei servizi[10] è data pubblicità, almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della stessa, mediante comunicazione, con contestuale allegazione del progetto, da effettuarsi all’Albo pretorio del comune ovvero, nel caso di amministrazioni aggiudicatrici diverse dal comune, utilizzando forme equivalenti di pubblicità. Con le stesse modalità di cui sopra e per i dieci giorni successivi alla data di conclusione dei lavori della conferenza dei servizi viene data pubblicità alle determinazioni assunte in quella sede con il relativo verbale.
  2. In caso di affidamento mediante appalto-concorso o concessione dei lavori pubblici, ove sia necessario o opportuno procedere alla conferenza dei servizi, l’amministrazione aggiudicatrice ne dispone la convocazione sulla base del progetto preliminare; il relativo verbale integra il progetto preliminare posto a base di gara.
Articolo 10 – Accesso agli atti
  1. 1. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241[11] sono sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.