D.P.R. 554 del 21/12/1999
TITOLO XV – DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 231 – Abrogazione di norme[86]

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge, a far data dall’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a) gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F;
b) il R.D. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modifiche;
c) il DM. 29 maggio 1895 Regolamento per la compilazione dei progetti di opere dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e successive modificazioni;
d) il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e) il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f) il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g) la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h) la legge 23 febbraio 1952, n. 133 e successive modificazioni;
i) il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l) il D.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m) la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n) la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o) la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p) la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973 n. 14 e successive modifiche;
r) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni;
s) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l’indicazione di un articolo non ammesso al “Visto” della Corte dei conti), 13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t) la legge 8 ottobre 1984, n. 687 e successive modificazioni;
u) all’articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole “o le categorie prevalenti”;
v) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406.

Articolo 232 – Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del regolamento che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al momento di entrata in vigore del regolamento.
2. Le disposizioni del regolamento che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del regolamento che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.