D.P.R. 554 del 21/12/1999
TITOLO XIII – DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI CULTURALI
Capo I – Beni culturali
Articolo 211 – Applicazione
1. Ai fini del presente regolamento, per beni culturali si intendono le cose soggette alle disposizioni della vigente legislazione in materia di beni culturali. Agli stessi si applicano le norme tecniche in materia di metodologie del restauro.
Articolo 212 – Scavo archeologico, restauro e manutenzione
1. Le tipologie delle opere e dei lavori di cui al presente titolo si articolano nelle seguenti sezioni:
a) scavo archeologico;
b) restauro e manutenzione di beni immobili;
c) restauro e manutenzione di superfici architettoniche decorate e di beni mobili di interesse storico, artistico ed archeologico.
2. Lo scavo archeologico consiste in tutte le operazioni che consentono la lettura storica delle azioni umane, succedutesi in un determinato territorio, delle quali con metodo stratigrafico si recuperano le documentazioni materiali, mobili e immobili. Lo scavo archeologico recupera altresì la documentazione del paleoambiente.
3. Il restauro consiste in una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico-artistici dei beni culturali e alla conservazione della loro consistenza materiale.
4. La manutenzione consiste in una serie di operazioni tecniche specialistiche periodicamente ripetibili volte a mantenere i caratteri storico-artistici e la materialità e la funzionalità del manufatto garantendone la conservazione.
Capo II – Progettazione
Articolo 213 – Attività di progettazione per i beni culturali
1. L’attività di progettazione, salvo quanto previsto dai successivi commi e dall’articolo 16, comma 2 della legge, si articola secondo tre livelli di successive definizioni tecniche, in progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo.
2. Per quanto concerne i lavori di scavo archeologico e quelli di manutenzione di beni immobili e di beni mobili di interesse storico-artistico la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto definitivo.
3. Per quanto concerne i lavori di restauro di superfici architettoniche decorate, di beni mobili di interesse storico e artistico, e per lavori di restauro di beni immobili di importo inferiore a 300.000 Euro[83] la progettazione si articola in progetto preliminare e progetto esecutivo.
4. I progetti sono costituiti da elaborati grafici e descrittivi indicati nel Capo II del titolo III per quanto compatibili e con riferimento alla specificità dei beni sui cui si interviene.
Articolo 214 – Progetto preliminare
1. Il progetto preliminare consiste in una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze, sviluppato per settori di indagine, nonché dei metodi di intervento alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. Il progetto preliminare dei lavori sui beni culturali, comporta indagini e ricerche volte ad acquisire gli elementi idonei e necessari per definire uno studio di fattibilità che offra gli elementi di giudizio per le scelte dei tipi e dei metodi di intervento da approfondire nel progetto definitivo nonché per la stima del costo dell’intervento medesimo.
3. Il quadro delle conoscenze consiste in una lettura dello stato esistente e nella indicazione delle tipologie di indagine che si ritengono necessarie per la conoscenza del manufatto e del suo contesto storico e ambientale.
4. Le indagini riguardano:
a) l’analisi storico-critica;
b) i materiali costitutivi e le tecniche di esecuzione;
c) il rilievo dei manufatti;
d) la diagnostica sul campo e sul territorio;
e) l’individuazione del comportamento strutturale e l’analisi del degrado e dei dissesti;
f) l’individuazione degli eventuali apporti di altre discipline afferenti.
5. In ragione della complessità, dello stato di conservazione e dei caratteri storico-artistici del manufatto, il progetto preliminare può limitarsi a comprendere quelle ricerche e quelle indagini che sono strettamente necessarie per una prima reale individuazione delle scelte di restauro e dei relativi costi di intervento.
Articolo 215 – Progetto definitivo
1. Il progetto definitivo studia il bene con riferimento all’intero complesso ed al contesto ambientale in cui è inserito; approfondisce gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definisce gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso una conoscenza compiuta dallo stato di fatto; configura nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le priorità, i tipi e i metodi di intervento con particolare riguardo ai possibili conflitti tra l’esigenza di tutela e i fattori di degrado.
Articolo 216 – Progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo per gli interventi sui beni culturali definisce in modo compiuto le tecniche, le tecnologie di intervento, i materiali riguardanti singole parti del complesso; prescrive le modalità esecutive delle operazioni tecniche; indica i controlli da effettuare in cantiere nel corso della prima fase dei lavori. Esso può essere redatto per stralci successivi di intervento, entro il quadro tracciato dal progetto definitivo, e si avvale, ove necessario, di nuovi approfondimenti di indagine a completamento delle indagini e ricerche precedentemente svolte.
Articolo 217 – Progettazione dello scavo archeologico
1. Il progetto preliminare dei lavori di scavo archeologico prevede l’impianto di un cantiere di ricerche e la individuazione di elementi di giudizio per la valutazione delle scelte di priorità, nonché dei tipi e dei metodi di intervento. A tal fine il progetto preliminare è costituito da una relazione programmatica illustrativa del quadro delle conoscenze pregresse sviluppato per settore di indagini alla quale vanno allegati i necessari schemi grafici.
2. La relazione programmatica illustra tempi e modi dell’intervento, relativi sia allo scavo sia alla conservazione dei reperti, sia infine al loro studio e pubblicazione.
3. Il quadro delle conoscenze pregresse consiste in una lettura critica dello stato esistente.
4. Le indagini riguardano:
a) il rilievo generale;
b) le ricognizioni territoriali ed indagini diagnostiche;
c) il programma delle indagini complementari necessarie.
5. I risultati delle indagini previste nel progetto preliminare confluiscono in un progetto definitivo.
6. Il progetto definitivo comprende dettagliate previsioni relative alle fasi delle diverse categorie di intervento e indica la durata di esse.
7. Le fasi di cui al comma 6 comprendono:
a) rilievi ed indagini;
b) scavo;
c) restauro dei reperti mobili ed immobili;
d) schedatura dei reperti e delle azioni;
e) immagazzinamento dei reperti e dei campioni;
f) studio e pubblicazione;
g) forme di fruizione anche con riguardo alla sistemazione e musealizzazione del testo;
h) manutenzione programmata.
8. Il progetto definitivo contiene inoltre la definizione della natura delle categorie dei lavori, distinguendo quelli di prevalente merito archeologico, da appaltare a ditte in possesso di requisiti specifici. 9. In caso di scoperte di interesse archeologico, gli elementi di conoscenza così raccolti confluiscono nel progetto preliminare.
Articolo 218 – Progettazione di lavori di impiantisticae per la sicurezza
1. La progettazione dei lavori di impiantistica e per la sicurezza si articola in progetto preliminare ed esecutivo. Gli elaborati redatti ai vari e successivi livelli di approfondimento prevedono l’impiego delle tecnologie più idonee a garantire il corretto inserimento degli impianti e di quanto necessario per la sicurezza nella organizzazione tipologica e morfologica dei complessi di interesse storico-artistico e tendere ad offrire prestazioni, compatibilmente con le limitazioni imposte dal rispetto delle preesistenze storico artistiche, analoghe a quelle richieste per gli edifici di nuova costruzione. Sono inoltre richiesti i piani di sicurezza in fase di esercizio e il programma di manutenzione programmata con le scorte di magazzino necessarie per garantire la continuità del servizio.
Articolo 219 – Adeguamento del progetto
1. Il progettista in collaborazione con il direttore dei lavori adegua gli elaborati progettuali esecutivi nel corso dei lavori, sulla base dei risultati delle operazioni compiute o dei rinvenimenti effettuati o dei sondaggi eseguiti.
2. Il progettista propone al responsabile del procedimento gli adeguamenti progettuali, di cui al comma 1 al fine della loro approvazione, da parte degli organi competenti.
Articolo 220 – Lavori di manutenzione
1. I lavori di manutenzione, in ragione della natura del bene e del tipo di intervento che si realizza, possono non richiedere tutte le specifiche previste dalle norme sui livelli di progettazione preliminare e definitiva, e sono eseguiti anche sulla base di una perizia di spesa contenente:
a) la descrizione del bene corredata da eventuali elaborati grafici e topografici redatti in opportuna scala;
b) il capitolato speciale con la descrizione delle operazioni da eseguire ed i relativi tempi;
c) il computo metrico;
d) l’elenco dei prezzi unitari delle varie lavorazioni.
Articolo 221 – Consuntivo scientifico
1. Al termine del lavoro viene predisposta dal direttore dei lavori una relazione finale tecnico-scientifica, quale ultima fase del processo della conoscenza e del restauro e quale premessa per un eventuale e futuro programma di intervento sul bene, con l’esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti, e la documentazione grafica e fotografica dello stato del manufatto prima, durante e dopo l’intervento; l’esito di tutte le ricerche ed analisi compiute e i problemi aperti per i futuri interventi.
2. La relazione è conservata presso la stazione appaltante ed è trasmessa in copia alla soprintendenza competente.
Articolo 222 – Sistemi di realizzazione dei lavorie scelta del contraente
1. I lavori di cui al presente titolo sono realizzati mediante contratto di appalto o di concessione di lavori pubblici e sono affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto-concorso, trattativa privata ovvero realizzati in economia.
Articolo 223 – Procedure di scelta del contraente
1. I lavori del presente titolo possono essere affidati mediante licitazione privata semplificata di cui all’articolo 23, comma 1-bis, della Legge sino all’importo di 750.000 Euro[84].
2. L’affidamento dei lavori di cui al presente titolo mediante appalto concorso è consentito solo per lavori di particolare entità e complessità di conservazione, di restauro, di adeguamento funzionale e strutturale e di valorizzazione dei beni culturali, sentito il Comitato tecnico-scientifico per i beni culturali e ambientali.
3. Sono eseguibili in economia, oltre alle tipologie dei lavori di cui all’articolo 88, lavori di restauro e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e archeologico, nonché le operazioni di scavo archeologico, se caratterizzati da effettiva urgenza a provvedere, non dipendente da fatto della stazione appaltante.
Articolo 224 – Direzione dei lavori e collaudo beni mobilie superfici decorate
1. Per gli interventi sui beni mobili di interesse storico-artistico e sulle superfici decorate di beni architettonici, nelle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 2 della Legge, l’ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori comprende tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.
2. Per il collaudo finale dei beni di cui al comma 1 nell’ipotesi di affidamento esterno di cui all’articolo 28, comma 4, della Legge, l’organo di collaudo comprende un restauratore con esperienza almeno quinquennale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 11-sexies, della Legge.