D.P.R. 554 del 21/12/1999 TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

Capo I – Potestà regolamentare

Articolo 1 – Ambito di applicazione e calcolo degli importi
  1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
  2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione[2].
  3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62[3], i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
  4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge[4], gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
  5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’IVA.
Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  • a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
  • b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
  • c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
  • d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
  • e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
  • f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
  • g) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma 4;
  • h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
    1. utilizzo di materiali e componenti innovativi;
    2. processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
    3. esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
    4. complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
    5. esecuzione in ambienti aggressivi;
    6. necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
  • i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
  • l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
  • m) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;
  • n) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
  • o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 7 della Legge;
  • p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
  • q) appalto integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.

Capo II – Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici

Articolo 3 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
  1. L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità stessa.
  2. Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge[5].
  3. Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4. Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Articolo 4 – Esercizio della funzione di vigilanza
  1. Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
  2. Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
  3. L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
  4. (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti)[6].
Articolo 5 – Istruttoria e provvedimenti conseguenti
  1. In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
  2. La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
  3. Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione.
  4. Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni[7].
Articolo 6 – Esercizio del potere sanzionatorio
  1. L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
  2. Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
  3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
  4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
  5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare.