D.P.R. 554 del 21/12/1999 TITOLO I – ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Capo I – Potestà regolamentare
Articolo 1 – Ambito di applicazione e calcolo degli importi
- Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
- Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione[2].
- Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62[3], i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
- In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge[4], gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
- Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’IVA.
Articolo 2 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
- b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
- c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
- d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
- e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
- f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
- g) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma 4;
- h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
- utilizzo di materiali e componenti innovativi;
- processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
- esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
- complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- esecuzione in ambienti aggressivi;
- necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
- i) progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
- l) manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
- m) restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;
- n) completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale un’opera iniziata ma non ultimata;
- o) responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto dall’articolo 7 della Legge;
- p) responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- q) appalto integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori.
Capo II – Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità sui lavori pubblici
Articolo 3 – Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
- L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria tecnica, del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai regolamenti adottati dall’Autorità stessa.
- Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2, della Legge[5].
- Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei relativi incarichi professionali.
Articolo 4 – Esercizio della funzione di vigilanza
- Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo 4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari devono inviare gli elementi richiesti.
- Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
- L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
- (Comma non ammesso al “Visto” della Corte dei conti)[6].
Articolo 5 – Istruttoria e provvedimenti conseguenti
- In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4, l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
- La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
- Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità si avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di ultimazione dell’ispezione.
- Salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni[7].
Articolo 6 – Esercizio del potere sanzionatorio
- L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di informazione di cui all’articolo 4, commi 6 e 17, della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
- Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente pervenute e delibera in merito.
- I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge.
- Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1-quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
- Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare.